Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni
per la Sicurezza).

      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.
      3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

          a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

          b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

          c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva

 

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competenza del SIE e del SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIN e del SIE;

          d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

          e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE e il SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

          f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

          g) elabora, d'intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

          h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

          i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto

 

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decreto, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;

          l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

          m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

          n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

      4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
      5. Il direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, ove istituita, la nomina di uno o più vice direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il CISR,

 

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entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 6 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:

          a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

          b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

          c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed una adeguata formazione;

          d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

          e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.